Credito d’imposta per gli investimenti nella Sanità 4.0
Anche nella sanità viene esteso il concetto di transizione tecnologica 4.0 estendendo i benefici della legge sulla transizione 4.0, ad una serie di apparecchiature sanitarie.
Questo significa che i costi affrontati per l’acquisto di tali “macchine” godono dei benefici previsti dalla legge con un recupero con il credito d’imposta del 50% nel 2021 e del 40% nel 2022. Si tratta di un’opportunità molto interessante per le strutture ospedaliere, ma anche per tutti i centri di cura privati che vogliono innovare le proprie dotazioni.
Per accedere a questo incentivo è necessario che le nuove apparecchiature acquistate soddisfino i seguenti requisiti obbligatori:
- essere controllata da un sistema computerizzato
- essere interconnessa ai sistemi informatici, ovvero essere in grado di inviare e ricevere informazioni dal sistema gestionale
- avere un’integrazione automatizzata con il sistema logistico, con la rete di fornitura o con altre macchine
- disporre di interfacce tra uomo e macchina semplici e intuitive
- rispondere ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro
La macchina, inoltre, dovrà soddisfare almeno due dei seguenti requisiti:
- disporre di sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto
- disporre di monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri mediante opportuni set di sensori
- avere caratteristiche di modellizzazione e/o simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo
Quali apparecchiature possono essere comprese in questi requisiti?
I beni agevolabili come le grandi apparecchiature sanitarie per la diagnostica per immagini (TAC, RMN, RX), per la medicina nucleare (PET, SPECT), per la radioterapia e la radiochirurgia, nonché i sistemi per la chirurgia robotica, i sistemi ecografici e gli investimenti necessari in software per l’implementazione della cartella clinica elettronica.
Come accedere al recupero del 50%?
Per i beni tecnologicamente avanzati e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
I nostri esperti sono a disposizione per consulenze e indicazioni.
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali